Presentata ieri al consiglio comunale di Modena una Proposta di
delibera ai sensi dell'art. 4 comma 1 del regolamento del consiglio per l' approvazione del regolamento per il riconoscimento delle
unioni civili.
In attesa di un pronunciamento in merito del legislatore
nazionale si è ritenuto opportuno, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 dello
Statuto del Comune di Modena che recita:”il Comune promuove la piena
affermazione dei diritti inviolabili della persona” e al comma 2: “ promuove la
tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione
sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla
corresponsabilità dei genitori nell’impegno di cura ed educazione dei figli” di
proporre l’istituzione del Registro delle Unioni Civili.
Vista la deliberazione n. 30 del 26/7/2012 in cui il
Comune di Milano approva lo stesso Regolamento di riconoscimento delle Unioni
Civili si è colto il momento per proporlo anche a Modena.
La presente proposta di delibera, che è quella del Comune di Milano,
con gli opportuni riferimenti normativi locali, ha il principale scopo di
permettere al Consiglio Comunale di normare una materia di grande importanza
sociale.
IL TESTO:
Oggetto: Proposta di
delibera ai sensi dell'art. 4 comma 1 del regolamento del consiglio comunale.
Riconoscimento delle
unioni civili. Approvazione regolamento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
premesso che:
- la comunità cittadina, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi che non si concretano o non si possono concretare nell’istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile e duratura;
- lo Statuto del Comune di Modena all’art. 3 comma 2 “promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno di cura e di educazione dei figli”;
atteso che:
- già da tempo è stato ritenuto che l’ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell’articolo 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che, come nella sua giurisprudenza costante ha rilevato la Corte Costituzionale, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali;
- la Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto tale fondamento costituzionale stabilendo che “per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico”;
- con la stessa sentenza n. 138 del 2010 la Corte Costituzionale ha altresì precisato che nella richiamata nozione di formazione sociale “è da annoverare anche l’unione omossessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condiizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”;
- da ultimo la Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza del 15 marzo 2012, n. 4184, ha affermato, proprio sulla scorta, in particolare, dell’art. 2 Cost., che i conviventi in stabile relazione di fatto (si trattava in quel caso di una coppia omosessuale) sono titolari del diritto alla “vita familiare”, deldiritto inviolabile di vivere liberamente la loro condizione di coppia e, in specifiche situazioni, del diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, che possono far valere dinanzi all’autorità giurisdizionale;
- la stabile relazione di fatto tra due persone caratterizzata da coabitazione, indipendentemente dal genere degli interesati, costituisce “vita famigliare” protetta dall’articolo 8 della Convenzione (europea) per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 settembre 1953, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848, come confermato da ultimo dalla Corte Europea dei Diritti Umani nella sentenza del 24 giugno 2010 sul caso Schalk e Kopf c. Austria (ric.30141/04);
- la direttiva 2004/38 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro famigliari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e la direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento famigliare impongono di dare completa attuazione a tali diritti;
- ancorchè la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale come riconosciuto nella richiamata sentenza n. !38 del 2010 della Corte Costituzionale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia nell’ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall’ordinamento;
- il Comune riveste un ruolo centrale in tale settore, per i poteri ad esso attribuiti dal decreto Legislativo 267/2000;
- il Comune, quindi, può operare nell’ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità per le unioni di fatto, favorendone l’integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, nonchè forme di discriminazione fondate sull’orientamento sessuale;
- per raggiungere questo obiettivo è necessario stabilire forme di identificazione delle unioni civili basate su vincolo affettivo così come la stessa legge anagrafica e il relativo regolamento attuativo prevedono;
ritenuta
- pertanto, l’opportunità per i motivi innanzi espressi di organizzare il rilascio da parte dell’anagrafe di un’attestazione di costituzione di famiglia anagrafica basata su di un “vincolo di natura affettiva” ai sensi dell’articolo 4 del DPR 223/1989 (regolamento anagrafico);
visti
- gli articoli 2, 29, e 117, primo comma della Costituzione;
- la sentenza n. 138 del 2010 della Corte Costituzionale;
- la sentenza 15 marzo 2012 n. 4184 della Corte di Cassazione, I Sezione Civile;
- l’articolo 8 CEDU e la sentenza del 24 giugno 2010 sul caso Schalk e Kopf c. Austria (ric. 30141/04) della Corte europea dei diritti umani;
- la direttiva 2004/38 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro famigliari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri;
- la direttiva 2003/86 CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento famigliare;
- l’art. 4 del DPR 223 del 1989;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 con particolare riguardo agli articoli 42 e 43;
- l’articolo 3 comma 2 dello Statuto del Comune di Modena;
- l’articolo 4 del Regolamento del Consiglio Comunale di Modena;
- il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 dal dirigente competente;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;
DELIBERA
di approvare per le
motivazioni sopra esposte il “Regolamento per il riconoscimento delle unioni
civili”, il cui testo è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce
parte integrante e sostanziale.
....................
REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI
Articolo 1 – Istituzione del registro delle unioni civili
E’ istituito il Registro amministrativo delle
unioni civili presso il Comune di Modena per gli scopi e le finalità contenute
negli art. 2 e 3 di questo Regolamento.
Articolo 2 – Attività di sostegno delle unioni civili
- Ai fini del presente Regolamento si intende per unioni civili “due persone maggiorenni legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune” (ai sensi dell’articolo 4, comma 1 DPR 223/89, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente).
- Il Comune provvede a tutelare e a sostenere le unioni civili al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l’integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
- Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
a)
casa;
b)
sanità e
servizi sociali;
c)
politiche
per giovani, genitori e anziani;
d)
sport e
tempo libero;
e)
formazione,
scuola e servizi educativi;
f)
diritti
e partecipazione;
g)
trasporti.
- Gli atti dell’amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.
- All’interno del Comune di Modena chi si iscrive al registro è equiparato al parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto ai fini della possibilità di assistenza.
Articolo 3 – Rilascio di attestato di unione civile basata su vincolo affettivo
1. L’amministrazione
comunale rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di “unione civile
basata su vincolo affettivo” inteso come reciproca assistenza morale e materiale,
ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto
documentato dall’anagrafe della popolazione residente (DPR 223/1989). Il
riferimento famiglia anagrafica contenuto nell’articolo 4 del DPR 223/1989 va
inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza
tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate
dall’articolo 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata
dall’articolo 29 della Costituzione.
- L’attestato è rilasciato per i soli usi necessari a riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell’Amministrazione comunale.
- L’ufficio competente verifica l’effettiva convivenza delle persone che richiedono l’attestato.
Articolo 4 – Iscrizione nel Registro
1. Possono
richiedere di essere iscritte al Registro delle unioni civili due persone
maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso residenti e coabitanti nel
comune di Modena.
2.
Le
iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata
al Comune congiuntamente dagli interessati.
3.
L’iscrizione
nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una
diversa unione civile i cui effetti non siano cessati al momento della domanda
di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione
della separazione personale sull’atto di matrimonio.
Articolo 5 – Cancellazione dal Registro
1. Il
cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel comune di Modena
determina la cancellazione d’ufficio nel Registro.
2.
Nel caso
di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o
della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo
su richiesta di una o di entrambe le parti interessate.
3.
Nel caso
non vi sia una richiesta congiunta, il Comune provvede ad inviare all’altro
componente una comunicazione.
Il Consigliere Comunale proponente
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